Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1
E’ costituita in Ancona un’Associazione non riconosciuta che assume la denominazione di “SENZA CONFINI”.

ART. 2
L’Associazione si richiama agli ideali di libertà, democrazia e solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione Repubblicana e dal Diritto Internazionale. Non ha scopo di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, nelle forme e secondo le regole di cui al presente Statuto.

ART. 3
Gli scopi principali che l’Associazione si propone sono:
a) riunire attorno a sè tutti coloro (Enti, Aziende, Associazioni e privati) che hanno interesse a favorire la tutela dei diritti umani e la costruzione di una cultura pubblica comune tra i diversi popoli;
b) favorire la uguaglianza sociale nel rispetto delle specificità delle persone straniere in Italia;
c) promuovere la conoscenza ed il rispetto delle diversità e la formazione di una cultura della tolleranza e della solidarietà.
d) favorire l’impegno umano e sociale al fine di stimolare attività di carattere socio-assistenziali, di promozione e di tutela della salute nei confronti di persone straniere.

ART. 4

Per la realizzazione di tali scopi l’Associazione “SENZA CONFINI” si propone di:
a) promuovere, favorire, organizzare e gestire attività di educazione allo sviluppo, alla intercultura ed alla pace;
b) promuovere, favorire ed organizzare attività per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
c) promuovere, favorire, organizzare e gestire attività assistenziali di tipo sociale e di tipo sanitario per stranieri;
d) promuovere, favorire ed organizzare attività di ricerca finalizzata alla conoscenza del fenomeno migratorio, dello stato di salute della popolazione migrante, dei fattori di rischio, dei bisogni con successiva verifica dell’attività svolta;
e) promuovere, favorire ed organizzare la formazione di mediatori culturali e di sistemi integrati di formazione professionale ed educazione interculturale;
f) promuovere, favorire ed organizzare attività di educazione alla salute per le persone straniere;
g) promuovere, favorire ed organizzare:
· le iniziative dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione umana e su quella socio sanitaria degli stranieri;
· la informazione degli stranieri in campo sociale, sanitario e legale;
· la informazione e lo stimolo verso le Istituzioni affinchè intervengano a supporto delle persone straniere nel loro complessivo percorso di inserimento nel tessuto sociale;
h) studiare, promuovere, organizzare, coordinare, gestire, sviluppare, facilitare, valorizzare e mantenere servizi, attività, manifestazioni, organizzazioni ed istituzioni di tipo culturale, artistico, ricreativo, sportivo, ecc.
g) partecipare in qualità di socio ad Associazioni aventi analoghe finalità.

SEDE

ART. 5
L’associazione SENZA CONFINI ha la propria sede legale in Ancona, via Passo Varano 228, 60131. E’ facoltà dell’Associazione istituire sedi secondarie e uffici di accoglienza, ai sensi dell’art.22, 3 comma, L.R. 07/04/88, n.10.

SOCI

ADESIONE
ART. 6
L’adesione all’Associazione è libera, nel rispetto delle norme del presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato: possono aderire cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni di età. Possono altresì associarsi Enti, Consorzi, Imprese, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, Associazioni non riconosciute o riconosciute, Istituzioni e Corporazioni, Fondazioni e Comitati di natura democratica, che ne facciano richiesta, previa deliberazione dei propri organi deliberativi. I soci si distinguono in onorari, effettivi e fondatori.

SOCI ONORARI
ART. 7
Sono soci onorari quelle persone, Enti, Imprese o Associazioni che, in qualunque modo, contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali. La qualifica di socio onorario viene acquisita su proposta del Consiglio Direttivo, deliberata dall’Assemblea dei Soci, ed è permanente, salvo recesso del socio o revoca per indegnità, ai sensi del successivo Art.12. Gli Enti od Associazioni chiamati a far parte dell’Associazione in qualità di soci onorari debbono comunicare per iscritto al Presidente della Associazione i nominativi di due delegati cadauna, incaricati di rappresentarli nell’Assemblea.

SOCI ONORARI
ART. 7
Sono soci onorari quelle persone, Enti, Imprese o Associazioni che, in qualunque modo, Sono soci onorari quelle persone, Enti, Imprese o Associazioni che, in qualunque modo, contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali. La qualifica di socio onorario viene acquisita su proposta del Consiglio Direttivo, deliberata dall’Assemblea dei Soci, ed è permanente, salvo recesso del socio o revoca per indegnità, ai sensi del successivo Art.12. Gli Enti od Associazioni chiamati a far parte dell’Associazione in qualità di soci onorari debbono comunicare per iscritto al Presidente della Associazione i nominativi di due delegati cadauna, incaricati di rappresentarli nell’Assemblea.

SOCI EFFETTIVI
Iscrizione
ART. 8
Per diventare socio effettivo dell’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, ovvero, in caso di Enti, Imprese o Associazioni la denominazione sociale, la sede, il nome del legale rappresentante, il nominativo del delegato a rappresentarli nell’Assemblea;
b) dichiarare di accettare integralmente lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione del socio, entro sessanta giorni dalla data della domanda di iscrizione.
L’ammisssione diviene definitiva solo dopo l’iscrizione del socio nel libro soci dell’Associazione, da effettuarsi entro 10 giorni dalla ratifica della domanda d’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo. L’iscrizione potrà essere negata per indegnità morale od obiettiva incompatibilità dell’attività e degli interessi del socio con gli ideali e/o gli scopi e/o l’attività dell’Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, I’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Prerogative
ART. 9
I soci effettivi hanno diritto a:
a) essere membri dell’Assemblea;
b) partecipare, direttamente o debitamente rappresentati, alle Assemblee con diritto d’intervento e di voto, se in regola con il versamento delle quote sociali;
c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo in numero pari a quello dei posti loro riservati.
Nella votazione, il numero massimo di preferenze da esprimersi da parte di ogni socio effettivo è pari ai 2/3 dei posti loro riservati in Consiglio.
I soci rappresentanti gli Enti, Associazioni, ecc. di cui all’art.6, sono rappresentati ciascuno da 1 delegato, i cui nominativi sono comunicati all’Associazione dai rispettivi organi deliberativi. I Delegati possono essere sostituiti nel corso dell’anno sociale con comunicazione formale che dovrà pervenire alla Presidenza dell’Associazione in data antecedente a quella della convocazione dell’Assemblea. Il diritto di voto nell’Assemblea spetta al socio effettivo, in regola con il versamento delle quote sociali, il cui nominativo sia stato trascritto sul libro dei soci almeno sei mesi prima della data dell’Assemblea

SOCI FONDATORI
ART.10
I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione ed il cui nominativo è indicato nell’atto notarile di costituzione. La qualifica di socio fondatore è vitalizia e si perde solo per rinunzia scritta o dimissioni da parte del socio ovvero nei casi previsti dai successivi Art.12 e 13.

COMITATO DEI SOCI FONDATORI
ART.11
I soci fondatori sono costituiti in un Comitato dei Soci Fondatori, il quale ha il compito di essere garante delle finalità dell’Associazione e della strategia politico-programmatica espressa dagli organi statutari. Il Comitato dei Soci Fondatori provvede a:
a) nominare 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo;
b) formulare proposte, mozioni, ordini del giorno da sottoporre all’Assemblea o al Consiglio Direttivo;
c) richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea o di provvedervi direttamente, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo o del Presidente medesimo, per oltre 6 mesi dalla data prevista per la convocazione;
d) deliberare l’eventuale esclusione per indegnità del socio fondatore che si sia reso responsabile di una delle violazioni previste dal successivo Art.13. I soci fondatori pagano il contributo di adesione e le quote annuali come gli altri soci. Il Comitato dei Soci Fondatori può eleggere nel suo seno un Coordinatore, il quale ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato dei Soci Fondatori e di garantire il rispetto delle norme statutarie relative al funzionamento del Comitato stesso. Può essere altresì nominato un Vice-Coordinatore che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Comitato dei Soci Fondatori è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci fondatori, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3, tra cui il Coordinatore o il Vice-Coordinatore. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Per la designazione dei rappresentanti dei soci fondatori in seno al Consiglio Direttivo dell’Associazione, ciascun socio fondatore può esprimere, con voto segreto, un numero massimo di preferenze pari ai 2/3 dei posti nel Consiglio Direttivo riservati ai soci fondatori. Qualora due soci abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, verrà eletto il socio più anziano. Non è ammesso il voto per delega.

CESSAZIONE DELLA QUALITA’ Dl SOCIO
ART.12
La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, per morosità e per indegnità. Le dimissioni del socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione del socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione del socio fondatore è deliberata dal Comitato dei Soci Fondatori. Il socio escluso può far ricorso all’Assemblea con richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il ricorso va discusso nella prima convocazione e la decisione dell’Assemblea è definitiva. In caso di decesso, il Consiglio Direttivo provvede direttamente alla cancellazione del nominativo del socio dal libro soci. I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando, oltre a quanto già dovuto all’Associazione, un nuovo contributo d’iscrizione.

CASI Dl INDEGNITA’
ART.13
L’esclusione si applica nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
b) che senza giustificato motivo non partecipi per 5 volte alle assemblee regolarmente convocate;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
d) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato;
e) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli; f) che dia vita a contrasti con uno o più soci, a causa dei quali non sia più possibile la permanenza del socio nell’Associazione. In caso di ricorso ai sensi dell’Art.12 da parte del socio escluso, egli è sospeso fino al pronunciamento dell’Assemblea e non può prendere parte alla vita dell’Associazione, né esercitare il proprio diritto di intervento e di voto in Assemblea. Egli può chiedere di essere sentito in Assemblea in ordine al tema della sua esclusione da socio.

QUOTE SOCIALI
ART.14
L’adesione all’Associazione dei soci effettivi ha durata annuale e s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta dal socio almeno un mese prima di ogni scadenza. L’anno sociale scade il 31 dicembre di ogni anno. All’atto dell’iscrizione, i soci effettivi versano il contributo di adesione e una quota annuale fissata, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo. La quota annuale va versata entro il 15 marzo di ciascun anno e, comunque, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio. In caso di mancato versamento entro detto termine, il socio non può partecipare all’Assemblea con diritto di voto. Trascorso il termine del 31 dicembre di ciascun anno senza che il socio abbia regolarizzato la propria posizione contributiva, lo stesso, fermo restando il suo obbligo al pagamento della quota annuale, verrà dichiarato moroso ed escluso dall’Associazione ai sensi dell’Art.12. Le somme versate per l’adesione e per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.15
L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti
b) contributi di privati
c) contributi dello Stato di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
d) contributi di organismi internazionali
e) donazioni e lasciti testamentari
f) rimborsi derivanti da convenzioni
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, stabili od occasionali
e) qualunque altro bene che legittimamente pervenga all’Associazione.
ll patrimonio sociale è indivisibile.

BILANCI
ART.16
ll bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro il 31 marzo dell’anno successivo oppure, in particolari casi da documentare, entro e non oltre i successivi 30 giorni.

RESIDUO ATTIVO
ART.17
ll residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
a) il 10% al fondo di riserva;
b) il restante 90% a disposizione per la realizzazione degli scopi dell’Associazione di cui al prevedente art.4.

ASSEMBLEE
ART.18
Le Assemblee dei soci possono essere Ordinarie e Straordinarie. Le Assemblee Ordinarie sono convocate con avviso scritto inviato a ogni socio, almeno otto giorni prima della data fissata; quelle Straordinarie con avviso scritto almeno quindici giorni prima della data fissata.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART.19
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile.
Essa:
a) delibera le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
c) nomina il Collegio Sindacale;
d) nomina il Collegio dei Probiviri;
e) elegge la Commissione Elettorale, composta da almeno tre membri, la quale raccoglie le candidature dei soci, su una o più liste presentate da almeno il 10% degli aventi diritto al voto e controlla lo svolgimento delle votazioni;
f) esprime voto sui bilanci, consuntivi e preventivi, sulla relazione annuale del Consiglio, stabilendo le iniziative a cui destinare l’utile di bilancio, si sensi del precedente art.17;
g) determina l’ammontare della quota di iscrizione, su proposta del Consiglio Direttivo;
h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, stabilendo quali deleghe fornire al Consiglio Direttivo, fissandone i limiti di azione;
i) decide sui ricorsi di esclusione dei soci, deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dal Comitato dei Soci Fondatori, decide sui ricorsi avversi le mancate ammissioni a “socio effettivo”;
l) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina, ovvero la revoca della nomina, a socio onorario.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 20
L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti;
b) delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori, con il voto di almeno i 3/4 dei soci.
Essa è convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

CONVOCAZIONI

ART. 21
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
La seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima. In prima convocazione, I’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci. In seconda convocazione, I’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci più uno (presenti o con delega). La seconda convocazione può aver luogo 24 ore dopo la prima. Ogni socio non può avere più di due deleghe scritte oltre la propria.

DELIBERAZIONI

ART. 22
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria occorre la maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il 10% dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto, su lista presentata da almeno il 10% degli aventi diritto al voto. Tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti da almeno sei mesi possono votare, essere candidati ed eletti. La Commissione Elettorale nominata dall’Assemblea raccoglie le proposte di candidatura, al fine di consentire una migliore possibilità di scelta da parte dei votanti. Possono essere votati anche soci non candidati ufficialmente. Ciascun elettore non potrà esprimere un numero di preferenze maggiore dei 2/3 terzi dei nominativi da eleggere. Qualora due soci abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione. Per l’elezione del Consiglio Direttivo si osservano le disposizioni di cui agli Artt.9,11 e 25. Qualora vi sia un numero di candidati uguale al numero dei posti da ricoprire, I’Assemblea può deliberare di procedere al rinnovo delle cariche sociali con voto palese anziché segreto, a condizione che nessuno dei presenti si opponga.

PRESIDENZA

ART. 23
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è assistito dal Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere trascritte sull’apposito libro dei verbali. Deve essere verbalizzato, oltre al numero dei presenti, la indicazione nominativa degli assenti. In caso di perdurante inerzia del Presidente o del Vice-Presidente, I’Assemblea può essere altresì convocata dal Comitato dei Soci Fondatori, ai sensi del precedente Art.11. In tal caso l’Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Comitato dei Soci Fondatori.

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 24
ll Consiglio Direttivo e/o l’Assemblea possono nominare, per lo studio di particolari questioni, Commissioni Speciali il cui deliberato ha valore di proposta. Assieme alla Commissione, deve essere nominato un coordinatore della stessa. La Commissione viene convocata nella prima seduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, successivamente, dal Coordinatore, che la presiede e relaziona circa la sua attività. La convocazione con l’ordine del giorno della Commissione deve essere inviata anche ai membri del Consiglio Direttivo, i quali, se vogliono, possono intervenire alla stessa. Tale disposizione non si applica qualora si tratti di Commissione d’inchiesta, incaricata dall’Assemblea di investigare sull’operato del Consiglio direttivo o di taluno dei suoi membri.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE

ART. 25
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 9 a 15 membri. Di questi 1/3 è eletto dal Comitato dei Soci Fondatori e 2/3 dall’Assemblea dei soci, con le modalità di cui al precedente art 9.

DURATA

ART. 26
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni dalla loro elezione e sono rieleggibili. In caso di mancata partecipazione di un membro per tre riunioni consecutive, o sei non consecutive nel corso di un anno, senza giustificazione dell’assenza, egli decadrà dalla carica e verrà sostituito con il primo dei non eletti, rispettivamente, fra i soci effettivi o fra i soci fondatori. In caso di dimissione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, si provvederà alla sostituzione dalle liste con il primo dei non eletti, rispettivamente, fra i soci effettivi o fra i soci fondatori. In mancanza di non eletti, il Consiglio può cooptare altri membri sino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti. La decisione di cooptazione deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo rimasti.

DELIBERAZIONI

ART. 27
ll Consiglio Direttivo è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei suoi membri, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria l’espressione del voto favorevole da parte della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

FUNZIONI

ART. 28
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono di norma gratuite. Sono rimborsabili, su deliberazione del Consiglio, solo le spese effettive incontrate per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o di speciali incarichi, comprese le operazioni nazionali ed internazionali, ritenute utili agli scopi sociali.

COMPITI

ART. 29
ll Consiglio Direttivo:
a) redige l’ordine del giorno dell’Assemblea;
b) presenta all’Assemblea le proposte che ritiene utili per lo sviluppo dell’Associazione;
c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
d) formula gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
e) elabora i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
f) redige i programmi di attività dell’Associazione sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
g) studia le proposte formulate dai soci e dagli Enti interessati alle attività sociali;
h) attua il programma di azione e le deliberazioni approvate dall’Assemblea;
i) autorizza tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
I) delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei soci e la nomina a Socio Onorario;
m) svolge tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli obiettivi statutari, all’interno delle deleghe conferitegli dall’Assemblea;
n) predispone la relazione sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno precedente ed i bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all’Assemblea Generale e determina l’ammontare delle quote associative.

RIUNIONI

ART. 30
ll Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio può invitare a partecipare alle proprie riunioni i Coordinatori delle Commissioni Speciali, eventualmente attribuendo loro diritto di voto consultivo. Il Consiglio deve invitare sempre alle proprie riunioni il Collegio Sindacale.

PRESIDENZA

ART. 31
ll Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Coordinatore Amministrativo. Questi ultimi compongono la Presidenza, che dura in carica 3 anni. Il Presidente ha facoltà di delegare alcuni propri compiti ad altri Consiglieri. Il Presidente:
a) ha la firma legale di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne stabilisce i relativi ordini del giorno;
c) presiede l’Assemblea;
d) controlla e verifica l’attuazione dei provvedimenti e dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
e) assume i provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio.

VICE-PRESIDENTE

ART. 32
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Il Presidente può inoltre delegare proprie mansioni al Vice-Presidente, ovvero ad altri membri del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

ART. 33
Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, trascrive con cura gli stessi ed il testo delle deliberazioni sugli appositi libri e ne cura la conservazione.

COORDINATORE AMMINISTRATIVO

ART. 34
Il Coordinatore Amministrativo provvede all’esame degli atti amministrativi che devono essere sottoscritti dal Presidente, controfirma e conserva i documenti contabili; provvede alla tenuta dei libri eventualmente richiesti dalla normativa civilistica, previdenziale e fiscale e ai relati incombenti; predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo e la relativa relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo; controlla il regolare versamento da parte dei soci delle quote di iscrizione e associative, segnalando al Consiglio i nominativi dei morosi per la loro esclusione.

COLLABORATORI E DIPENDENTI

ART. 36
Il Consiglio Direttivo può, previa deliberazione dell’Assemblea Generale, avvalersi di uno o più collaboratori, dipendenti o esterni e remunerati con il bilancio dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può assumere personale per il disbrigo occasionale di speciali incarichi, sia manuali che intellettuali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 37
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri e di due supplenti eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Elegge nel suo ambito il Presidente. Ha giurisdizione sui soci esclusi e sui ricorsi degli Organi dell’Associazione nei casi di conflittualità o di interpretazione delle norme statutarie. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia. La decisione di cui al comma precedente diviene inappellabile ed esecutiva subito dopo la formale comunicazione all’interessato.
Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di:
– vigilare sull’osservanza dello statuto;
– controllare, al fine di farne relazione all’assemblea generale, il buon andamento dell’amministrazione dell’Associazione con riferimento ai criteri di bilancio di cui agli art. 15, 16 e 17 ed alla regolarità delle operazioni amministrative e contabili.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 38
In caso di scioglimento dell’Associazione, le somme eventualmente residuate saranno destinate dall’Assemblea ad un’Associazione di volontariato che persegua scopi analoghi.